Art. 1 Denominazione - Sede - Riconoscimento.
È costituita, per volontà testamentaria della compianta Dott.ssa Maria Pia Socin, deceduta a Bolzano in data 19.09.2009, di seguito in breve “Fondatrice”, per onorare la memoria e le opere della sorella Tullia Socin e del di lei marito, Enrico Carmassi, e ricordarne la loro attività artistica, la Fondazione denominata “Fondazione Socin”, indifferentemente, in tutto od in parte, in lettere maiuscole o minuscole.
La Fondazione ha sede in Bolzano, Piazza della Vittoria, 47
Art. 2. Scopo della Fondazione.
La Fondazione, nel rispetto delle volontà testamentarie e per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità, ha per scopo la promozione dell’informazione diffusa delle opere, pittoriche e scultoree, degli artisti Tullia Socin ed Enrico Carmassi, sia a fini conoscitivi e di valorizzazione, sia a fini formativi, sia a fini di conservazione e di tutela.
A tale scopo, la Fondazione si propone – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di realizzare ed allestire spazi museali pubblici o aperti al pubblico, quali luoghi di ricerca, di conservazione e di valorizzazione dell’opere di Tullia Socin ed Enrico Carmassi ovvero di altri artisti, di promuovere studi relativi alla storia ed alla critica della pittura e della scultura del Novecento in Italia o all’estero, di organizzare dibattiti culturali e convegni, di pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, dell’arte e della critica artistica, di istituire premi, sostegni e borse di studio destinate a studenti e giovani artisti meritevoli e bisognosi, finanziando la loro partecipazione a corsi, anche di specializzazione post-universitaria, master, dottorati, di contribuire ad iniziative culturali nel campo della pittura e della scultura del Novecento, di intrattenere rapporti con istituzioni pubbliche ed enti museali per la diffusione dell’opera degli artisti Tullia Socin e Enrico Carmassi, pur con eventuale cessione – anche in prestito o in donazione – di opere, di scritti o di documenti facenti parte del Patrimonio della Fondazione.
Gli scopi di cui sopra saranno perseguiti, altresì, nell’interesse dei discendenti della Famiglia Socin – ramo Folchini, di seguito in breve “Famiglia”, che si dimostrino meritevoli negli studi e bisognosi d’assistenza materiale. La Fondazione potrà, a titolo d’esempio, mantenere agli studi i discendenti della Famiglia che non siano in grado di provvedervi da sé, ovvero finanziare, con borse di studio, la partecipazione a corsi, anche di specializzazione post-universitaria, master, dottorati, i discendenti della Famiglia che dimostrino particolare attitudine allo studio e profitto nello stesso, secondo i criteri di valutazione indicati dalla Fondatrice.
Per raggiungere gli scopi tutti di cui innanzi ovvero in caso di necessità, potranno essere alienati o resi fruttiferi singoli beni facenti parte del Patrimonio della Fondazione, secondo i criteri di valutazione indicati dalla Fondatrice e nel rispetto delle competenze di seguito indicate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non esercita le attività di cui all’art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all’art. 111, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 3. Patrimonio.
Il Patrimonio della Fondazione è destinato agli scopi innanzi indicati e, comunque, a scopi di utilità sociale e di pubblica utilità.
Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, di cui la stessa è stata dotata dalla Fondatrice, con testamento pubblico di data 24 maggio 2005 (estremi), in occasione della sua costituzione.
Il Patrimonio iniziale sarà accresciuto con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché con contributi o corrispettivi di attività inerenti l’oggetto della Fondazione, provenienti dallo Stato italiano o da qualsiasi soggetto, anche privato, od ente, nazionale o internazionale.
Le rendite derivanti dalla gestione ed i corrispettivi dell’eventuale alienazione di singoli beni del Patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificamente destinate ad incremento del Patrimonio, saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell’esercizio in cui le rendite, i corrispettivi o le liberalità si riferiscono, ovvero in esercizi successivi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, in ogni caso, disporre che tutte o parte delle rendite, dei contributi, dei corrispettivi e delle donazioni, di uno o più esercizi, vengano attribuite al Patrimonio.
Art. 4. Organi della Fondazione.
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Vice-Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione.
Gli incarichi svolti in seno agli organi della Fondazione non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
STAFFArt. 5 Presidente.
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
b) il Vice-Presidente.
c) il Consiglio di Amministrazione.
Gli incarichi svolti in seno agli organi della Fondazione non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 5 Presidente.
Il Presidente della Fondazione è, sua vita natural durante, l’Avv. Roberto Mangogna, nato a Bolzano il 28 ottobre 1964, residente in Via Cassa di Risparmio n. 20, espressamente nominato dalla Fondatrice con testamento pubblico di data 24 maggio 2005, il quale potrà rinunciarvi in qualunque momento.
I Presidenti successivi saranno proposti dal Presidente uscente e nominati, a maggioranza di due terzi, dal Consiglio d’Amministrazione. Essi dureranno in carica sino a revoca o dimissioni.
Al Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice-Presidente od al Consigliere cui è stata delegata la relativa funzione vicaria, ovvero in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età) compete la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente è attribuita facoltà esclusiva:
1. di valutare, senza vincoli di sorta salvo il rispetto dei fini della Fondazione, la sussistenza dei requisiti indicati dalla Fondatrice per riconoscere ai discendenti, meritevoli e bisognosi, della Famiglia forme di sussidio o di mantenimento agli studi, nonché la loro misura;
2. di valutare, senza vincoli di sorta salvo il rispetto dei fini della Fondazione, la ricorrenza di condizioni che rendono necessaria l’alienazione di singoli beni facenti parte del Patrimonio e di individuare i detti beni;
3. di adottare, in via d’urgenza, tutti i provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto;
4. di stipulare convenzioni o contratti con autorità, istituzioni, enti, associazioni o privati, aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell’attività istituzionale della stessa;
5. di nominare il Segretario, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ovvero fuori di esso.
Art. 6 Vice presidente e funzioni vicarie a quelle del Presidente.
Il Vice Presidente è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente fra i propri membri e mantiene la sua carica sino alla scadenza del suo mandato come Consigliere.
Egli cura l’esecuzione delle delibere consiliari e dirige l’attività della Fondazione secondo le direttive del Consiglio e del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ovvero il Presidente possono attribuire al Vice Presidente o ad uno o più dei suoi membri, funzioni vicarie a quelle del Presidente, specificando, nella relativa delibera, le funzioni attribuite ed indicando espressamente eventuali condizioni o limiti a cui l’esercizio delle funzioni stesse è subordinato.
L’attribuzione di funzioni vicarie permane per tutto il periodo del mandato come Consigliere, salvo revoca espressamente deliberata dal Consiglio.
Il solo intervento del Vice Presidente o del Consigliere a cui sono attribuite funzioni vicarie di rappresentanza costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente o dell’eventuale delegato.
Art. 8 Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri.
Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Presidente che svolge funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della sua carica.
In ogni caso del Consiglio d’Amministrazione farà parte un membro della Famiglia indicato dal Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione dureranno in carica per il periodo di tempo stabilito all’atto della loro nomina, ovvero sino a revoca o dimissioni.
Ogni qualvolta venga meno, per un qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà, a maggioranza di due terzi, alla nomina del nuovo Consigliere.
Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, più componenti del Consiglio d’Amministrazione e non sia possibile provvedere alla nomina a maggioranza di due terzi, il Presidente provvederà direttamente alla nomina di tanti Consiglieri quanti necessari a ricostituire il numero minimo di membri, sempre nel rispetto della disposizione che prevede la presenza di almeno un membro della Famiglia.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri previsti dalla legge e dalla Statuto per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, non in conflitto con quelli sopra attribuiti esclusivamente al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai propri membri tutti o parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o congiunta con altro o altri delegati, ad esclusione delle seguenti materie, che restano di esclusiva competenza del Consiglio:
1. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
2. procedere a modifiche statutarie, assunte alla presenza di tutti i suoi membri e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
4. approvare il Regolamento interno e sue eventuali modifiche;
6. aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
7. determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione, fatti salvi i poteri esclusivi del Presidente di cui al precedente art. 5;
8. deliberare l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, fatti salvi i poteri esclusivi del Presidente di cui al precedente art. 5;
9. deliberare gli incrementi del patrimonio;
10. deliberare lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 11.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Per le modificazioni statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri. In caso di voto contrario del Presidente, occorre il voto favorevole di due terzi degli altri componenti il Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mancando anche quest’ultimo, dal Consigliere Anziano, mediante lettera raccomandata da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima con l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e delle materie da trattare all’ordine del giorno.
Art. 9 Bilancio consuntivo e preventivo.
Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e per l’approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 10 Avanzi di gestione.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e salvi gli obblighi di legge.
Art. 11 Scioglimento.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il Patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (“Onlus”), o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 Clausola compromissoria.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l’accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano.
Gli Arbitri decideranno in via irrituale e come amichevoli compositori, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà.
Art. 13 Norma di rinvio e varie.
Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I° del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel Libro V° del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività della Fondazione e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, necessari per lo svolgimento delle attività dell’Ente, l’organico ed il riparto delle funzioni dirigenziali, amministrative e tecniche ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un Regolamento interno approvato dal Consiglio d’Amministrazione.